Nel contenzioso, Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A. affiancata dall’avvocato Tommaso Di Nitto; Banca Valsabbina assistita dagli avvocati Michele Guzzo e Domenico Tomasetti.
Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese è uno strumento di intervento dello Stato nell’economia nazionale (gestito dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a., sotto l’egida del Ministero dello Sviluppo Economico) deputato a concedere una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito, assicurando alle imprese di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive.
In data 8 novembre 2016, la Banca Valsabbina ha presentato al Fondo una richiesta di ammissione alla garanzia per un’operazione di finanziamento del valore di 250.000 euro che è stata autorizzata dal Consiglio di Gestione il successivo 21 novembre 2016, per un importo massimo garantito di 200.000 euro.
A seguito dell’inadempimento della società finanziata, la Banca Valsabbina ha richiesto, in data 8 maggio 2018, l’attivazione della garanzia per un importo pari a 160.000.
In data 27 settembre 2018, il Gestore del fondo ha comunicato che era stato avviato un procedimento per rendere inefficace la garanzia, perché la Banca non avrebbe dichiarato, nella richiesta di ammissione al beneficio, che l’operazione era già garantita da un pegno omnibus su titoli. In data 1° aprile 2019 il Consiglio di Gestione ha deliberato l’inefficacia della garanzia.
La Banca Valsabbina ha impugnato tale provvedimento avanti il Tar per la Lombardia, il quale, ha accolto il ricorso sull’assorbente rilievo per cui il provvedimento di inefficacia della garanzia sarebbe stato emesso tardivamente, oltre il termine previsto dalla legge per l’esercizio del potere di autotutela.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello Mediocredito Centrale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo, per essere compente il Giudice ordinario, avanti il quale la causa andrà riassunta entro i termini di legge. Spese di lite compensate.
Professionisti coinvolti nell’operazione: Di Nitto Tommaso – YouRe; Guzzo Michele – TG Lex; Tomassetti Domenico – TG Lex;
Clienti: Banca del Mezzogiorno; Banca Valsabbina S.C.p.A.;
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