Si torna a parlare di provvigione all’agenzia immobiliare, chiarendo in particolare quando non è dovuta. La Cassazione, infatti, è di recente intervenuta sul tema precisando che il mediatore non ha diritto al pagamento della parcella se al promissario acquirente viene taciuto che nei locali c’è un abuso edilizio o urbanistico. Secondo quanto specificato, infatti, il titolare dell’agenzia è responsabile – insieme al venditore – per la mancata comunicazione dell’irregolarità.
Con l’ordinanza 11371/23 della seconda sezione civile della Cassazione, è stato chiarito che il promissario acquirente di un immobile può rivalersi chiedendo al mediatore immobiliare il risarcimento del danno e rifiutando il pagamento della provvigione all’agenzia immobiliare, nel caso in cui non sia stato informato dell’abuso edilizio o urbanistico presente nei locali dell’immobile. La Cassazione ha infatti sottolineato che il titolare dell’agenzia è responsabile, con il promittente venditore, per la mancata informazione sull’irregolarità.
L’articolo 1759 del Codice civile disciplina la responsabilità del mediatore immobiliare e recita:
“Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite”.
Se dunque il mediatore non informa il promissario acquirente che nell’immobile promesso in vendita c’è un’irregolarità urbanistica o edilizia non ancora sanata, di cui il professionista stesso può e deve essere edotto, diventa responsabile verso il cliente, insieme al venditore, per la mancata informazione sull’irregolarità.
In tal caso, il promissario acquirente può rifiutarsi di pagare la provvigione all’agenzia immobiliare e può anche richiedere il risarcimento del danno.
Provvigione all’agenzia immobiliare, quando si paga
In tema di provvigione all’agenza immobiliare, come stabilito dall’articolo 1755 del Codice civile, il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. La conclusione dell’affare è dunque indispensabile, non basta che il promittente venditore accetti la proposta irrevocabile d’acquisto da parte del promissario acquirente.
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