Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfettarie per spese non documentate, come previsto dall’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2023 nella misura di 48,00 euro.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la deduzione forfettaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
IMPRESA |
Trasporti |
Contabilità |
|
Semplificata |
Ordinaria (per opzione) |
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RIGO RG22 |
RIGO RF55 |
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Ditta individuale |
effettuati all’interno del Comune |
Cod. “16” |
Cod. “43” |
Società di persone |
effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa |
Cod. “17” |
Cod. “44” |
MODELLI ISA: la deduzione si indica al rigo F17, campo 1 (“Oneri diversi ed altre componenti negativi”).
Riepiloghiamo la disciplina delle deduzioni:
L’art. 66, comma 5, del Tuir prevede:
- a favore degli autotrasportatori autorizzati al trasporto in conto terzi (dunque, iscritti nel relativo “Albo” gestito dal Ministero dei Trasporti)
- la fruizione di una deduzione forfettaria per spese “non documentate” riferite ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore individuale o dai singoli soci di società di persone.
FATTISPECIE AMMESSE | FATTISPECIE ESCLUSE | |
IMPRESE INTERESSATE | Imprese di autotrasporto c/terzi | Imprese autorizzate al solo trasporto c/proprio |
REGIME CONTABILE |
|
Imprese in contabilità ordinaria per obbligo (CM n. 129/2000 ) |
SOGGETTI IN TRASFERTA | Rilevano i soli trasporti effettuati personalmente:
|
Non rilevano le trasferte effettuate:
|
AMBITO TERRITORIALE DEL TRASPORTO |
DEDUZIONE A GIORNO |
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Periodo 2021 |
Periodo 2022 |
Periodo 2023 |
|
|
€ 19,25 |
€ 16,80 |
|
|
€ 55,00 |
€ 48,00 |
€ 48,00 |
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