Il socio comandante può diventare un socio a responsabilità illimitata quando non rispetti il divieto
di porre il suo nome nella ragione sociale della società. Però questa sanzione non fa sì che diventi
titolare del diritto di amministrare la società anche se è a responsabilità illimitata. Inoltre i soci
accomandanti diventano responsabili illimitatamente anche quando non rispettino il divieto di
immissione, cioè di non creare affari con terzi in nome della società.
28) Atto costitutivo spa
L’atto costitutivo della società per azioni può essere un contratto o un atto unilaterale, se si ha un
unico socio fondatore. Deve essere un atto pubblico a pena di nullità della società. Gli elementi che
deve contenere l’atto costitutivo sono: generalità dei soci e promotori e il numero di azioni assegnate
a ciascuno di essi; la denominazione e comune dove sono poste la sede principale e le sedi
secondarie; l’oggetto sociale; l’ammontare del capitale sottoscritto e versato; il numero e l’eventuale
valore nominale delle azioni, le caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione; il valore
attribuito ai crediti e i beni conferiti in natura; le norme secondo le quali gli utili devono essere
ripartiti; i benefici eventualmente accordati a promotori o soci fondatori; il sistema di
amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi
hanno la rappresentanza della società; il numero di componenti del collegio sindacale; la nomina dei
primi amministratori e sindaci ed eventualmente del soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale dei conti; l’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società e la
durata della società. L’omissione di una o più di queste indicazioni (fra quelle essenziali) fa sì che il
notaio possa rifiutare di stipulare l’atto costitutivo. Nella pratica viene fatto anche lo statuto che è un
documento analitico dove viene spiegato il funzionamento della società è anch’esso deve essere
costituito con atto pubblico a pena di nullità.
29) Nullità spa
Le cause di nullità della società per azioni sono 3: l’atto costitutivo non è un atto pubblico; illeceità
dell’oggetto sociale; e mancanza di denominazione sociale, oggetto sociale, ammontare del capitale
sociale e conferimenti nell’atto costitutivo. La nullità della società per azioni comporta il suo
scioglimento con effetto che la società rimane comunque responsabile per tutte le obbligazioni
assunte dopo l’iscrizione registro delle imprese e i soci devono conferire ciò che hanno promesso
fino a che tutti i creditori sociali non sono stati soddisfatti. Per il resto si segue la disciplina della
liquidazione della società per azioni. però se la causa di nullità è stata eliminata e anche
pubblicizzata attraverso l’iscrizione al registro delle imprese allora non può più essere sciolta la
società. L’azione di nullità è imprescrittibile e possa in essere da chiunque sia interessato o d’ufficio
dal giudice.
30) Patrimoni destinati
I patrimoni destinati sono una tecnica per limitare il rischio d’impresa e creare dei patrimoni destinati
a singoli affari esistono due modalità i patrimoni destinati operativi e i finanziamenti operativi. I
patrimoni destinati operativi consistono nella costituzione di uno o più patrimoni destinati in via
esclusiva ad uno specifico affare, dentro il limite del 10% del patrimonio netto. Il finanziamento
destinato consiste nel stipulare con terzi un contratto di finanziamento di uno specifico affare
pattuendo anche al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati i proventi dell’affare
stesso o parte di essi.
31) Le azioni: significato e contenuto
Le azioni sono le quote di partecipazione nella società per azioni. Sono quote di partecipazione
omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e rappresentate da un documento che è il titolo
azionario che è disciplinato dalla disciplina dei titoli di credito. L’ammontare del capitale sociale
sottoscritto rappresentato da ciascuna nazione e identico e conferisce identici diritti verso la società e
nella società. È perciò indivisibile. Se un soggetto possiede più azioni comunque esse rimangono
distinte e autonome l’una dalle altre.
32) Diritti e obblighi dell’azionista
Le azioni conferiscono uguali diritti agli azionisti, ma questa uguaglianza è relativa e oggettiva.
Degli esempi di diritti sono il diritto di intervento nell’assemblea, il diritto di voto, il diritto agli utili
e alla quota di liquidazione, il diritto di opzione.
33) Varie categorie di azioni
Le azioni si dividono in azioni ordinarie e azioni speciali. Si possono avere azioni speciali senza
diritto di voto, con diritto di voto limitato ad alcuni argomenti, diritto di voto subordinato al
verificarsi di condizioni non meramente potestative, azioni con voto plurimo per le società non
quotate, azioni con tetti di voto, azioni con voto scalare, azioni privilegiate e azioni correlate. Le
azioni privilegiate sono quelle che conferiscono un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili
o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società. Le azioni correlate sono
azioni con diritti patrimoniali correlati e risultati dell’attività sociale in un determinato settore.
Una categoria di azioni speciali previste dalla legge sono le azioni di risparmio. le azioni di
risparmio non contengono il diritto di voto, ne il diritto di intervento nelle assemblee e né il diritto di
impugnare le delibere invalide. Però adesso sono riconosciuti dei privilegi di natura patrimoniale che
dovranno essere stabiliti nell’atto costitutivo. Le azioni di risparmio possono essere emesse solo dalle
società quotate nei mercati regolamentati italiani o dell’unione europea. Ehi inoltre per esse è
prevista una organizzazione di gruppo composta da l’assemblea speciale e dal rappresentante
comune.
Poi si possono creare delle azioni speciali a favore dei prestatori di lavoro. Ci possono essere azioni
gratuite, cioè si assegna in maniera straordinaria degli utili a i dipendenti della società o della società
controllata, ma bisogni a seguire un procedimento specifico: gli utili devono essere imputati a
capitale poi la società può emettere nuove azioni che assegna gratuitamente ai prestatori di lavoro.
nel caso di azioni a pagamento la società limita o esclude il diritto di opzione degli azionisti sulle
azioni a pagamento di nuova emissione e offre le stesse in sottoscrizione dipendenti della società o
delle società controllanti o controllate.
34) Forme di circolazione delle azioni
I titoli azionari sono i documenti che rappresentano le quote di partecipazione nelle società per
azioni e ne consentono il trasferimento secondo le regole dei titoli di credito. I titoli di credito
possono essere nominativi o al portatore, la differenza fra i due tipi e che quelli al portatore
assicurano l’anonimato. I titoli al portatore possono essere trasferiti con la consegna del titolo,
mentre quelli nominativi hanno una specifica disciplina.
35) Limitazioni alla circolazione dei titoli azionari
I limiti alla circolazione delle azioni possono essere legali o convenzionali. I vincoli legali sono due
e sono quando le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere alienate
prima del controllo della valutazione e quando le azioni con prestazioni accessorie non sono
trasferibili senza alcun senso del consiglio di amministrazione. I limiti convenzionali si suddividono
in limiti statutari e patti parasociali. i limiti alla circolazione delle azioni compatti parasociali sono
detti sindacati di blocco e vincolano solo le parti contraenti e in caso di violazione l’acquisto non può
essere annullato ma chi non rispetta il patto deve risarcire i danni agli altri contraenti. Mentre i limiti
statutari sono opponibili a terzi, i più utilizzati sono le clausole di prelazione, le clausole di
gradimento e le clausole di riscatto. Le clausole di prelazione impongono al socio che intende
vendere le sue azioni di offrirle preventivamente agli altri soci e preferirli ai terzi a parità di
condizioni, in caso non siano state rispettate non ha efficacia la vendita. le clausole di gradimento si
dividono in due sottocategorie la prima sono quelle clausole che richiedono il possesso di
determinati requisiti da parte dell’acquirente e la seconda sono le clausole che subordinano il
trasferimento delle azioni al consenso di un organo sociale (clausole di mero gradimento). Le
clausole di riscatto prevedono il potere di riscatto delle azioni da parte della società o dei soci al
verificarsi di determinati eventi.
Le clausole limitative della circolazione possono essere introdotte o rimosse nel corso della vita delle
società con delibera dell’assemblea straordinaria.
36) Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria delibera su: modificazioni dello statuto; Nomina, sostituzione e poteri dei
liquidatori; e tutto ciò che è assegnato ad esso dalla legge. La delibera deve essere redatta dal notaio.
37) Convocazione dell’assemblea
la convocazione dell’assemblea e decisa dall’organo amministrativo quando egli lo desideri. Però ci
sono due situazioni in cui obbligatoria: quando si deve approvare il bilancio entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio precedente; quando si è richiesto dai soci che rappresentano 1/10 del capitale
sociale o un ventesimo se la società è quotata. La convocazione può essere effettuata anche dal
tribunale o dal collegio sindacale. La convocazione deve avvenire nel Comune di residenza della
sede. Per le società non quotate la convocazione deve avvenire attraverso la pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in altri quotidiani previsti dallo statuto Entro
15 giorni dall’adunanza o attraverso avviso ai soci che deve avvenire 8 giorni prima dell’adunanza, i
mezzi per mandare l’avviso devono essere idonei a poter verificare il ricevimento dell’avviso. Per le
società quotate l’avviso deve essere pubblicato entro 30 giorni prima dall’adunanza nel sito Internet
della società e secondo le altre modalità previste dalla Consob.
38) Azione di responsabilità fatta dalla società
L’azione di responsabilità effettuata dalla società verso gli amministratori deve essere deliberata
dall’assemblea ordinaria o dal collegio sindacale con la maggioranza di 2/3 dei componenti. Deve
essere fatta entro 5 anni dalla cessazione della carica dell’amministratore. la società pu&ogr
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