Il denaro versato nel conto corrente condominiale perde la riferibilità ai singoli condomini e può essere pignorato. Questo quanto emerge dalla recente sentenza del Tribunale di Cassino (n. 782/2021), chiamato a pronunciarsi sull’opposizione a precetto proposta da un condominio avverso l’atto di precetto con cui gli era stato intimato il pagamento di oltre 25mila euro.
I fatti
In particolare, il condominio lamentava che il precetto oggetto dell’opposizione era stato notificato all’amministratore p.t. e a soli cinque condomini mentre invece, al fine del recupero crediti, era necessaria la notifica a tutti i condomini, avendo la giurisprudenza escluso la solidarietà tra i singoli proprietari di un edificio in condominio (cfr. Cass. n. 1289/2012).
Inoltre, deduceva l’opponente che il precetto doveva ritenersi viziato, in quanto le opere dedotte in sentenza erano già state eseguite, così come erano state pagate le spese legali.
Ma soprattutto il condominio si doleva del fatto che il conto corrente condominiale era stato oggetto diretto di pignoramento, in violazione dell’articoloi 63 co. 2 disp. att. c.p.c.
La decisione
Per il giudice di Cassino, tuttavia, l’opposizione è infondata e pertanto va respinta.
Prive di pregio risultano le doglianze sulla notifica del precetto soltanto al condominio opponente, visto che quest’ultimo “ben può essere anche l’unico destinatario – giacchè – l’orientamento di legittimità citato può venire in rilievo soltanto nel diverso caso in cui il precetto e il titolo esecutivo presupposto sia rivolto a singoli condomini”.
Né risulta, altresì, essere stato dimostrato dal condominio opponente il compimento dei lavori dedotti in sentenza, dovendosi precisare che l’obbligazione risarcitoria è aggiuntiva e non alternativa al compimento dei lavori in questione.
Quanto alla doglianza riguardante la pignorabilità diretta del conto corrente del condominio, questa, per il giudice laziale, deve ritenersi innanzitutto inammissibile in quanto proposta dopo l’inizio dell’esecuzione mobiliare presso terzi.
Ad ogni modo, la doglianza, in adesione all’orientamento maggioritario di merito, che propende per la pignorabilità diretta del conto corrente, è infondata anche nel merito.
Le somme depositate sul conto corrente del condominio – rileva, infatti, il tribunale – “formalmente intestate all’ente di gestione, devono ritenersi sottratte alla disponibilità dei singoli condomini: ad esse viene impresso un vincolo di destinazione (uso nell’interesse comune in base alle determinazioni dell’assemblea condominiale) che elide il legame giuridico con i singoli condomini, i quali, dal momento in cui le somme affluiscono sul conto condominiale, non possono più singolarmente e personalmente disporne”.
E dal momento che la legge n. 220/2012 in materia di condominio, pur introducendo le modifiche all’articolo 1129 c.c., “non ha previsto alcun beneficium excussionis in favore delle somme presenti sul conto corrente intestato al condominio, si deve ritenere – prosegue il tribunale citando pregressa giurisprudenza – che dette somme non possono essere distinte dal resto del denaro ivi presente quanto a provenienza e destinazione e possono, pertanto, essere utilmente pignorate a favore del creditore del condominio” (cfr. Trib. Milano, 21.11.2017; Trib. Cagliari, 27.2.2018).
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