Viene incrementata la dotazione del Fondo, istituito con l’articolo 1, comma 450, L. 197/2022, di 600 milioni per il 2024.
Con un successivo Decreto Masaf saranno ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione.
Viene, inoltre, previsto il rifinanziamento del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all’articolo 58, D.L. 83/2012, per un importo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024.
Viene prorogato al 31 dicembre 2024, il termine di cui all’articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, D.L. 73/2021, previsto per poter usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, rifinanziato nella misura di 282 milioni di euro per il 2024, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.
Limitatamente al 2024, tra le categorie aventi priorità per l’accesso al Fondo, sono inclusi i seguenti nuclei familiari:
a) nuclei familiari che includono 3 figli di età inferiore ai 21 anni e che hanno un Isee non superiore a 40.000 euro annui;
b) nuclei familiari che includono 4 figli di età inferiore ai 21 anni e che hanno un Isee non superiore a 45.000 euro annui;
c) nuclei familiari che includono 5 o più figli di età inferiore ai 21 anni e che hanno un Isee non superiore a 50.000 euro annui.
Viene previsto che per le domande di finanziamento con un limite di finanziabilità, da intendersi quale rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell’immobile comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, presentate a decorrere dal 30° giorno successivo al 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari di cui sopra è rilasciata:
1. nella misura massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per i nuclei di cui alla lettera a);
2. nella misura massima dell’85% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per i nuclei di cui alla lettera b);
3. nella misura massima dell’90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per i nuclei di cui alla lettera c).
Per il 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013, e di cui ai sopra, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.
Viene riconosciuto, nel limite di spesa di 200 milioni di euro, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico analogo a quello già previsto dal D.L. 34/2023 per il IV trimestre 2023 e quindi corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare.
In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore 1%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, Tuir. Si considerano, nello specifico, fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni. La condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale per i figli a carico.
Il maggior limite pari a 2.000 euro si rende applicabile a condizione che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Viene previsto, per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’articolo 1, comma 182, L. 208/2015, al 5%.
Per l’anno 2024, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all’articolo 1, comma 40, L. 232/2016, è rideterminata in 70 euro.
Con l’obiettivo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo 1° gennaio 2024 – 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5, L. 287/1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.
Le disposizioni di cui sopra si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella CU. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Viene modificato il comma 5 dell’articolo 5, D.Lgs. 178/2012 (Riorganizzazione dell’associazione italiana della Croce Rossa): al personale del corpo militare continua a essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti (fino al 31 dicembre 2023 “in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi”).
Viene modificato anche il comma 6 dell’articolo 6, D.Lgs. 178/2012: al personale civile e militare della CRI e quindi dell’ente, compreso quello di cui all’articolo 8, comma 2, D.Lgs. 178/2012, assunto da altre amministrazioni, continua a essere corrisposta, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell’amministrazione ricevente.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, L. 234/2021 (nelle more della definizione dei Ccnl e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, si dà luogo all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, D.Lgs. 165/2001, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti), è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l’anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell’anno 2023.
Viene posticipata, per effetto della modifica all’articolo 1, commi 652 e 676, L. 160/2019, l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e sul consumo delle bevande alcoliche al 1° luglio2024.
Per effetto delle modifiche apportate alla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972:
a) viene meno l’aliquota ridotta del 5% per:
– prodotti (assorbenti e tamponi) per la protezione dell’igiene femminile e coppette mestruali;
– latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli)
b) l’aliquota del 10% compete a:
– latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso (v.d. ex 19.02);
– prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile; coppette mestruali;
– pannolini per bambini.
Inoltre, intervenendo sull’articolo 1, comma 73, L. 197/2022, viene confermata per i mesi di gennaio e febbraio 2024, l’aliquota del 10% per la cessione di pellet di cui al n. 98).
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 39-octies, D.Lgs. 504/1995, è previsto che per le sigarette, l’ammontare dell’accisa è costituito dalla somma di un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l’anno 2024, in 29,30 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette.
Modificando all’articolo 39-terdecies, comma 3, D.Lgs. 504/1995, viene elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 42% l’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione.
Viene differita la deduzione della quota dell’1% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini Ires e Irap, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
Viene, inoltre, differita la deduzione della quota del 3% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’Ires e dell’Irap, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
In ragione di ciò, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’articolo 16, commi 4 e 9, D.L. 83/2015, limitatamente alla quota dell’1% dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’articolo 16, commi 4 e 9, D.L. 83/2015, limitatamente alla quota del 3% dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni di cui sopra.
Viene riproposta la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, di cui agli articoli 5 e 7, L. 448/2001, posseduti al 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024.
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir, con riferimento a dicembre 2023.
Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16%.
Vengono apportate alcune modifiche al c.d. tax credit energia di cui alla L. 220/2016.
Viene, sostituito il comma 2 dell’articolo 15, stabilendo che il decreto di cui al successivo articolo 21 determina le aliquote del credito di imposta e, in particolare:
a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40%. È fatta salva la possibilità, nello stesso Decreto, di prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), L. 220/2016, ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40%;
b) per le opere audiovisive, l’aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un’emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale.
È fatta salva la possibilità, nello stesso Decreto, di prevedere differenziazioni dell’aliquota in base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), L. 220/2016, ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.
In riferimento al credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione, a mezzo della sostituzione dell’articolo 17, L. 220/2016, viene previsto che alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con Decreto di cui all’articolo 21, L. 220/2016, è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle pmi, l’aliquota massima di cui sopra può essere innalzata fino 60%.
In riferimento al credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica, per effetto delle modifiche all’articolo 18, L. 220/2016, viene previsto che agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60% dei medesimi costi, se esercite da pmi, secondo le disposizioni stabilite con Decreto di cui all’articolo 21, L. 220/2016.
Per quanto riguarda il credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, le modifiche apportate all’articolo 20, L. 220/2016 comportano l’esclusione dall’agevolazione per i titolari di reddito di impresa ai fini Irpef.
Ai fini della fruizione dei crediti di cui sopra, viene previsto che con uno o più Decreti da emanarsi entro 120 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2024 saranno stabiliti: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell’aliquota sulla base di quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b), L. 220/2016, e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi Decreti sono, altresì, disciplinate le ulteriori disposizioni applicative, fra cui: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, che tengano conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I Decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.
Da ultimo sono modificate le sanzioni applicabili ai soggetti che rilasciano certificazioni infedeli.
Viene modificato l’articolo 68, Tuir, introducendo il comma 2-bis, estendendo la disciplina della c.d. participation exemption anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e, in particolare, purché risiedano in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Nello specifico, è stabilito che le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4, per il 5% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. Nel caos in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Tali previsioni si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b), c) e d), Tuir, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a una imposta sul reddito delle società.
Infine, viene conseguentemente modificato anche il comma 5 prevedendo anche le casistiche di cui al nuovo comma 2-bis.
Con l’obiettivo di contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle entrate e l’Inps, con modalità definite d’intesa, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.
Per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.
L’Agenzia delle entrate e l’Inps, effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Modificando l’articolo 4, D.L. 50/2017, viene elevata dal 21 al 26% l’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta.
Inoltre, qualora siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta ovvero nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Viene, inoltre, previsto che i soggetti non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’articolo 162, Tuir, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell’Unione Europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione Europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione Europea, ai fini dell’adempimento degli obblighi, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23, D.P.R. 600/1973. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve. I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23, D.P.R. 600/1973.
Viene modificata, con decorrenza 2024, la disciplina delle plusvalenze su immobili introducendo una nuova lettera b-bis) nel comma 1 dell’articolo 67, Tuir stabilendo uno specifico regime per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.
Ai sensi del successivo articolo 68, comma 1, Tuir, per tali immobili, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020, si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi di quanto sopra, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
A tali plusvalenze si può applicare l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 496, L. 266/2005, con le modalità ivi previste.
Viene introdotta una norma di interpretazione autentica ai sensi della quale:
a) gli immobili si intendono posseduti anche quando sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), Tuir, funzionalmente o strutturalmente collegato la concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile solo le attività di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 504/1995, con modalità non commerciali;
b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alla destinazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 504/1995, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, a condizione che non determini la cessazione definitiva della strumentalità
Per il solo 2023, viene previsto che le delibere regolamentari nonché quelle di approvazione delle aliquote e delle tariffe, si considerano tempestive se sono state inserite nel portale del federalismo fiscale nel termine del 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere, ai fini della loro efficacia, è individuato nel 15 gennaio 2024. A regime, con decorrenza dal 2024, viene previsto che se i termini di deposito scadono di sabato o domenica, vengono automaticamente spostati al primo giorno lavorativo successivo.
Nel caso in cui, per effetto delle tariffe si determini una differenza positiva rispetto a quanto versato entro lo scorso 18 dicembre 2023, la differenza è dovuta, senza applicazione di sanzioni e interessi, nel termine del 29 febbraio 2024. Nel caso, invece, si determini una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
Con l’obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana, viene modificato l’articolo 38-quater, comma 1, primo periodo, D.P.R. 633/1972, abbassando da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione Europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima Unione Europea, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell’Iva.
Viene previsto l’adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano gli Ias. L’adeguamento, relativo al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l’eliminazione o l’iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.
Nello specifico, gli esercenti attività d’impresa no Ias adopter, possono, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92, Tuir. L’adeguamento avviene tramite l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. 3. In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento:
a) dell’Iva, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette a Iva ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l’Iva, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva Irpef, Ires e Irap del 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.
In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva Irpef, Ires e Irap, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.
Le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.
L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.
I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti.
L’adeguamento non ha effetto sui pvc consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.
Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’Irap.
L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, D.M. 701/1994, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel Catasto dei fabbricati.
Nei casi per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, L. 190/2014.
Con decorrenza dal 1° marzo 2024, viene modificato l’articolo 25, comma 1, D.L. 78/2010, portando dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
Con decorrenza 1° aprile 2024, invece, viene modificato l’articolo 25-bis, comma 5, D.P.R. 600/1973, estendendo l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Vengono elevate le aliquote ordinarie dell’Ivie e dell’Ivafe rispettivamente dallo 0,76 all’1,06% e dal 2 al 4 per mille annuo.
Viene prevista, a mezzo delle modifiche apportate all’articolo 9, comma 5 e all’articolo 67, comma 1, lettera h), Tuir, l’imponibilità quali redditi diversi dei redditi derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso e servitù).
Modificando, inoltre, il successivo articolo 68, comma 7, lettera d), Tuir, viene previsto che le plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.
Con l’intento di contrastare le frodi Iva nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell’Unione Europea, la disciplina di cui all’articolo 1, commi 9 e 9-bis, D.L. 262/2006, viene estesa alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Con decorrenza 1° luglio 2024, viene modificato l’articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006, prevedendo l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail.
Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2024, viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all’articolo 8, comma 1, L. 212/2000 (in base al quale l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 (di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997). La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter (l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater (qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni di cui sopra.
Con decorrenza 1° luglio 2024, viene modificato l’articolo 11, comma 2, lettera a), D.L. 66/2014, ai sensi della quale i versamenti in compensazione, mediante modello F24, (di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997), sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Conseguentemente, viene soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.
Vengono apportate alcune modifiche all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, introducendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter.
In particolare, ai sensi del nuovo comma 1-bis la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, può essere effettuata:
a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995.
Il nuovo comma 1-ter, invece, dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Viene inserito nell’articolo 35, D.P.R. 633/1972, il nuovo comma 15-bis.3, ai sensi del quale la partita Iva può essere richiesta (successivamente alla cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1) dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro (condizione prevista dal precedente comma 15-bis.2) anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività ai sensi del comma 3 (variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attività). Si applica in ogni caso la sanzione di cui all’articolo 11, comma 7-quater, D.Lgs. 241/1997.
Viene inserito il nuovo articolo 75-ter, D.P.R. 602/1973, prevedendo che in coerenza con le previsioni dell’articolo 18, L. 111/2023, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l’accesso alle informazioni di cui sopra sono definite con uno o più Decreti Mef, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell’adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.
Viene introdotto l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con Decreto Mef e Mimit, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, Ivass provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
Il comma 125 riduce l’importo soglia minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i c.d. contributivi puri (ovvero coloro che hanno contributi versati esclusivamente dal 1° gennaio 1996 in avanti), che diventa pari all’importo dell’assegno sociale pro tempore vigente (fino al 31 dicembre 2023 la soglia minima era pari a 1,5 volte l’assegno sociale stesso). Tale importo soglia non si applica alla c.d. pensione di vecchiaia contributiva senza requisiti, ovvero la pensione liquidata:
– a soggetti contributivi puri;
– che non raggiungono i 20 anni di contribuzione minima e che possono ottenere la pensione a 71 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione versata.
Il comma 125 interviene anche sulla pensione anticipata per i contributivi puri, ottenibile a 64 anni con 20 anni di contributi effettivi, di cui all’articolo 24, comma 11, D.L. 201/2011, apportando 4 modifiche disincentivanti il ricorso al predetto pensionamento e finalizzate a ridurre la spesa pensionistica:
1. viene innalzato l’importo della soglia minima per l’accesso, che dal 1° gennaio 2024 diventa pari a 3 volte (in precedenza 2,8 volte) l’importo dell’assegno sociale, ridotto a 2,8 per le donne con 1 figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno 2 figli;
2. viene introdotto un massimale all’importo della pensione, pari a 5 volte il trattamento pensionistico minimo pro tempore vigente e valevole fino al compimento dell’età di vecchiaia ordinaria;
3. viene introdotta una finestra di 3 mesi tra la maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato contributivo e l’inizio della erogazione della pensione;
4. viene applicato anche al requisito contributivo dei 20 anni il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita.
Il comma 126 ripropone l’istituto già introdotto, per gli anni 2019-2021, dall’articolo 20, D.L. 4/2019, e comunemente noto come pace contributiva, che permette a un soggetto contributivo puro (ovvero con contributi versati esclusivamente dal 1° gennaio 1996 in avanti) di riscattare periodi privi di contribuzione. Queste le condizioni e caratteristiche dell’istituto:
1. sarà possibile accedervi negli anni 2024 e 2025;
2. la domanda potrà essere presentata dall’interessato, dai superstiti o dai parenti e affini entro il 2° grado e riguarda le seguenti gestioni: Ago (Fpld, Gestione autonoma degli artigiani e commercianti, Gestione dei coltivatori diretti mezzadri e coloni), Gestioni sostitutive ed esclusive dell’Ago e Gestione separata, nella quale il soggetto possa già vantare almeno un contributo obbligatorio versato;
3. la domanda può essere fatta solo dai contributivi puri, ovvero con contribuzione esclusivamente dal 1° gennaio 1996 in avanti, che non siano già pensionati;
4. possono essere riscattati solo periodi in cui la contribuzione non era dovuta per mancanza di obbligo contributivo, non già coperti da contribuzione obbligatoria in qualsiasi ente, forma o gestione previdenziale obbligatoria (ivi incluse le Casse dei liberi professionisti e i contributi versati in altri Stati membri UE o Paesi extra UE convenzionati con l’Italia);
5. il periodo da riscattare deve essere compreso tra il primo giorno dell’anno del primo contributo e l’ultimo giorno dell’anno dell’ultimo contributo versato dal soggetto;
6. l’onere di riscatto è calcolato con il metodo contributivo, di cui all’articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997, e potrà essere versato anche in 120 rate mensili senza interessi, ma comunque entro la data di accesso a pensionamento;
7. è possibile riscattare un massimo di 5 anni;
8. per i lavoratori dipendenti del settore privato, l’onere di riscatto potrà essere versato dal datore di lavoro utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso e, in tale caso, l’onere è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir;
9. l’onere di riscatto è deducibile ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), Tuir.
I commi 134-135 intervengono sul meccanismo di perequazione automatica delle pensioni, come declinato dalla Legge di Bilancio 2023 per gli anni 2023-2024. La tabella degli scaglioni e delle percentuali di perequazione viene modificata per l’anno 2024, abbassando di 10 punti percentuali la rivalutazione per le pensioni più alte (oltre 10 volte il trattamento minimo). Di seguito la tabella completa valevole per l’anno 2024:
Importo della pensione | Percentuale di rivalutazione 2023 |
Fino a 4 volte il TM Inps in vigore nell’anno(*) | 100% |
Da 4 a 5 volte il TM Inps in vigore nell’anno(*)
Fascia di Garanzia: se [4*TM] |
85%
Maggiore tra [4*TM]*100%*R e P*85%*R |
Da 5 a 6 volte il TM Inps in vigore nell’anno(*)
Fascia di Garanzia: se [5*TM] |
53%
Maggiore tra [5*TM]*85%*R e P*53%*R |
Da 6 a 8 volte il TM Inps in vigore nell’anno(*)
Fascia di Garanzia: se [6*TM] |
47%
Maggiore tra [6*TM]*53%*R e P*47%*R |
Da 8 a 10 volte il TM Inps in vigore nell’anno(*)
Fascia di Garanzia: se [8*TM] |
37%
Maggiore tra [8*TM]*47%*R e P*37%*R |
Oltre 10 volte il TM Inps in vigore nell’anno(*)
Fascia di Garanzia: se [10*TM] |
22%
Maggiore tra [10TM]*37%*R e P*22%*R |
(*) TM = trattamento pensionistico minimo
P= pensione R= coefficiente di perequazione |
Viene ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024 l’Anticipo pensionistico sociale (APE sociale) riservato agli assicurati dell’Inps, istituito dall’articolo 1, commi 179-186, L. 232/2016, e da allora prorogato di anno in anno. La Legge di Bilancio 2024 aumenta il requisito minimo di età per l’accesso alla misura di accompagnamento alla pensione, che viene portato a 63 anni e 5 mesi (fino al 31 dicembre 2023, 63 anni). Inoltre, viene prevista l’incompatibilità con qualunque prestazione lavorativa dipendente o autonoma, a eccezione delle collaborazioni autonome occasionali nei limiti di 5.000 euro lordi annui. Restano fermi gli altri requisiti richiesti dalla norma, in particolare la condizione soggettiva del contribuente (disoccupato a seguito di licenziamento con indennità terminata; caregiver di coniuge o parente e affine; invalido con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%; addetto a lavori gravosi e usuranti) e le anzianità contributive minime previste.
Viene ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024 anche la c.d. pensione Opzione donna, istituita dall’articolo 1, comma 9, L. 243/2004, e da allora prorogata di anno in anno, talvolta con modifiche dei requisiti anagrafici e contributivi. Rispetto alla versione in vigore per il 2023, la Legge di Bilancio 2024 aumenta il requisito minimo di età per l’accesso alla misura, che, dai 60 anni di età previsti fino al 31 dicembre 2022, passa a 61 anni da compiere entro il 31 dicembre 2023; resta fissata a 35 anni, invece, l’anzianità contributiva minima richiesta. Restano invariati anche gli ulteriori requisiti soggettivi richiesti (caregiver di coniuge o parente o affine con handicap grave; lavoratrice con invalidità almeno pari al 74%; lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa del Mise) e, soprattutto, il fatto che la pensione Opzione donna comporta sempre l’integrale applicazione del calcolo contributivo.
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 anche la pensione anticipata flessibile, ai più nota come Quota 103. La Legge di Bilancio 2024 introduce un triplice inasprimento dei requisiti e delle condizioni previste rispetto alla versione normativa in vigore fino al 31 dicembre 2023:
1. con decorrenza dal 1° gennaio 2024 la pensione Quota 103 sarà liquidata interamente con il calcolo contributivo;
2. sarà soggetta a un massimale pari a 4 volte il trattamento minimo pro tempore vigente (in precedenza, 5 volte il trattamento minimo), fino a compimento dell’età di vecchiaia (attualmente 67 anni);
3. vengono aumentate le durate delle finestre intercorrenti tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi e la liquidazione della pensione (+ 4 mesi per i lavoratori privati, per un totale di 7 mesi; +3 mesi per i dipendenti pubblici, per un totale di 9 mesi).
Vengono stanziati nuovi fondi, a valere per gli anni 2024-2027, per l’accesso al pensionamento anticipato con 35 anni di contributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 500, L. 160/2019, dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), D.Lgs. 148/2015, fermo restando che i piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale devono essere stati presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2023.
Diviene strutturale, dal 1° gennaio 2024, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 386, L. 178/2020, nel periodo 2021-2023.
L’Iscro, erogata dall’Inps nei limiti di spesa previsti, è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, L. 335/1995), che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che presentano i seguenti requisiti:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di assegno di inclusione di cui al D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 85/2023;
c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
I requisiti delle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.
La domanda è presentata dal lavoratore all’Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
L’Iscro, pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa: l’importo non può comunque, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili (importi da rivalutarsi annualmente).
L’Iscro non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa; la cessazione della partita Iva nel corso dell’erogazione dell’Iscro determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.
L’erogazione dell’Iscro è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, i cui criteri e modalità di definizione saranno adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per finanziare l’Iscro, è previsto un aumento dell’aliquota aggiuntiva alla Gestione separata (articolo 59, comma 16, L. 449/1997) pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall’anno 2024 per i soggetti interessati.
L’Iscro concorre alla formazione del reddito.
A seguito della modifica apportata al R.D.L. 1918/1937, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, alla gente di mare spetta un’indennità giornaliera nella misura del 60% della retribuzione, calcolata ai sensi dell’articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro ai sensi del R.D.L. 1773/1933, convertito dalla L. 244/1934. L’indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia. Nel caso in cui l’evento si vetrifichi nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.-
La Legge di Bilancio 2024 interviene a modificare le tabelle di rendimento per il calcolo delle quote retributive delle seguenti Gestioni ex Inpdap: Cpdel (Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali); Cps (Cassa di previdenza dei sanitari); Cpi (Cassa di previdenza degli insegnanti di asili e scuole elementari); Cpug (Cassa di previdenza del personale degli uffici giudiziari), rimodulandole verso valori comparabili a quelli del settore privato; tuttavia, contrariamente a quanto previsto nella prima stesura del DDL di Bilancio 2024, la modifica viene introdotta solo per le pensioni anticipate ordinarie (articolo 24, comma 10, D.L. 201/2011) e per le pensioni anticipate dei c.d. lavoratori precoci (ovvero coloro che possono vantare 52 settimane di contribuzione effettiva prima del 19° anno di età e sono in possesso degli altri requisiti dettagliati all’articolo 1, comma 199, L. 232/2016, e che per questo godono di una riduzione del requisito contributivo), liquidate con meno di 15 anni di contribuzione.
Inoltre, per scoraggiare le uscite anticipate, vengono introdotte 3 misure disincentivanti:
a) le finestre per le pensioni anticipate vengono incrementate, per tutti i lavoratori delle casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug, nelle seguenti misure:
Decorrenza | Finestra per pensione anticipata ordinaria e precoci |
Fino al 31 dicembre 2024 | 3 mesi |
Dal 1° gennaio 2025 | 4 mesi |
Dal 1° gennaio 2026 | 5 mesi |
Dal 1° gennaio 2027 | 7 mesi |
Dal 1° gennaio 2028 | 9 mesi |
b) solo per i lavoratori della Cps (tutti) e del Cpdel (solo coloro che terminano il servizio da infermieri), la riduzione della pensione calcolata con la nuova tabella, rispetto a quella calcolata con le regole in vigore fino al 31 dicembre 2023, è ridotta di 1/36 per ogni mese di posticipo del pensionamento rispetto alla prima data utile;
c) dal 1° gennaio 2024 i dirigenti medici e sanitari e gli infermieri del Ssn possono presentare domanda di autorizzazione alla permanenza in servizio anche oltre il limite dei 40 anni di servizio effettivo (limite al raggiungimento del quale, ordinariamente, scatta la messa a riposo d’ufficio) e, comunque, non oltre il 70° anno di età. Inoltre, i medici dell’Inps e dell’Inail possono presentare domanda di autorizzazione alla permanenza in servizio anche oltre il limite dei 67 anni di età (limite al raggiungimento del quale, ordinariamente, scatta la messa a riposo d’ufficio) e comunque non oltre il 70° anno di età.
Sono state rifinanziate le misure – 10 milioni di euro per l’anno 2024 – per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall’articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
È stata rifinanziata, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2024, l’indennità̀ onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio della pesca.
Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa (articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2105) sono stanziate ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Le regioni possono destinare le risorse per la concessione di ulteriori periodi di Cigs o ai trattamenti di mobilità in deroga.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 1, comma 1, D.Lgs. 72/2018) in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, è prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno.
È prorogato, per l’anno 2024, il trattamento di sostegno del reddito per crisi aziendale (azienda che ha cessato attività con prospettive di cessione – articolo 44, D.L. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 130/2018), per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009.
L’integrazione salariale Ilva, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all’articolo 1-bis, D.L. 243/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/2017, è prorogata per l’anno 2024, nel limite di spesa di 19 milioni di euro.
È stata rifinanziata la cassa integrazione per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa.
Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione, può̀ essere autorizzato, a domanda e nei limiti delle risorse stanziate, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di Cigs fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima.
Alla fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25, D.Lgs. 148/2015.
Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell’Isee fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell’articolo 7, D.P.C.M. 159/2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età̀ inferiore ai 10 anni, l’incremento del buono è elevato a 2.100 euro.
L’indennità per il congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione, nel limite massimo di un mese, e alla misura del 60% della retribuzione, nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.
L’articolo 34, comma 1, D.Lgs. 151/2001, come modificato dal comma 179 in commento, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo D.Lgs. 151/2001, successivamente al 31 dicembre 2023.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.
L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nella determinazione dell’Isee sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all’articolo 3, D.P.R. 398/2003, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del c.d. Reddito di libertà (articolo 105-bis, D.L. 34/2020) al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’Inail, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, nel limite delle risorse stanziate.
Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.
In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall’applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell’industria e alla stessa non si applicano le disposizioni del Titolo I, D.Lgs. 148/2015.
Sostituendo il comma 6 dell’articolo 16, D.L. 124/2023, viene previsto che il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024.
Viene autorizzato, con il fine di assicurare continuità aziendale, l’Ismea a erogare prestiti cambiari in favore delle pmi agricole operanti nel settore ortofrutticolo, così come definito dal Regolamento UE 1308/2013, allegato I, parte IX e X, per un importo massimo pari al 50% dell’ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall’impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni.
I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento UE 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
Viene finanziata la spesa per i programmi di sviluppo industriale nelle seguenti misure:
– 190 milioni per l’anno 2024;
– 310 milioni per l’anno 2025; e
– 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
Su tali risorse viene previsto che il Mimit può impartire a INVITALIA, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l’utilizzo delle predette risorse.
Viene, inoltre, rifinanziato, nella misura di 100 milioni di euro la c.d. “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.
Infine, viene incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di:
– 110 milioni di euro per l’anno 2024; e
– 220 milioni di euro per l’anno 2025.
Viene prevista l’estensione del credito di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, D.L. 144/2022, alle spese sostenute nel mese di luglio 2022. Il credito è riconosciuto in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12%, a fronte della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L’estensione del credito d’imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024.
L’estensione acquista efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame in Gazzetta Ufficiale e quindi dal 30 dicembre 2023.
Il credito di imposta nei confronti delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa, previsto dall’articolo 188, D.L. 34/2020, è esteso agli anni 2024 e 2025. Il credito è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute, ed entro un limite massimo di spesa pari a 60 milioni per ciascun anno.
I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024, ma perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
Tali permessi di soggiorno possono essere convertiti, a richiesta dell’interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l’attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2-ter, D.Lgs. 286/1998.
I contributi di cui all’articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), D.L. 61/2023, sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi del successivo articolo 20-septies, D.L. 61/2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino a un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino a un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.
I contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui sopra possono essere erogati, per l’intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
Per l’erogazione dei finanziamenti agevolati, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l’Abi, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, D.L. 269/2003, al fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata massima di 25 anni ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 20-septies, comma 4, D.L. 61/2023, nel limite massimo di 700 milioni di euro.
I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle previste. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi di quanto sopra, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.
Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2024.
Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.
A decorrere dal 2024 e per 25 anni è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui.
Al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, è istituito nello stato di previsione del Masaf un Fondo per la gestione delle emergenze finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Con uno o più Decreti sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
Agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, D.Lgs. 102/2004.
Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, intervenendo sugli articoli 1, 5 e 7, D. Lgs. 102/2004.
In particolare:
– sono ampliati gli obiettivi cui è finalizzato il Fondo nazionale di solidarietà prevedendo che abbia l’obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per fare fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti , alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato;
– viene esteso l’ambito oggettivo delle ipotesi al ricorrere dei quali può attivarsi il ricorso al Fondo suddetto, agli eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive; e
– viene esteso alle imprese e ai consorzi di acquacoltura e della pesca l’ambito soggettivo dei beneficiari degli interventi volti a favorire la ripresa dell’attività produttiva di cui all’articolo 5, D.Lgs. 102/2004.
A decorrere dal periodo di imposta 2023 anche all’imposta locale immobiliare autonoma del Friuli Venezia Giulia, si applicano le disposizioni inerenti l’Imu.
Viene abrogato il comma 1-ter, articolo 16, D.P.R. 115/2002, nella parte in cui disciplina la notifica, anche per posta elettronica certificata, della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
Viene modificato il D.L. 44/2023
– fissando il termine massimo del 31 dicembre 2023 per la nomina del Capo del Dipartimento della giustizia tributaria;
– fissando al 30 giugno del 2024 il termine entro cui provvedere alla riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti dipartimenti, nonché all’organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.
Viene prevista l’esenzione dell’Imu per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.
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