È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 301 del 28 dicembre 2023), il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 20 novembre 2023, n. 211 recante modifiche al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 , recante disciplina del microcredito, in attuazione dell’art. 111, comma 5, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché in attuazione dell’art. 1, comma 914 , della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il decreto apporta alcune modifiche alla disciplina del microcredito.
Tra le novità più rilevanti, l’innalzamento da 25.000 a 75.000 euro della soglia massima di concessione dei finanziamenti, fermo restando che non possono essere assistiti da garanzie reali (salvo quanto vedremo di seguito).
In precedenza, era previsto che il limite di 25.000 euro poteva essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento prevedeva l’erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
- il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
- lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.
Il nuovo decreto prevede inoltre che gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle società a responsabilità limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000.
Ad ogni modo, l’ammontare dei finanziamenti concessi dagli operatori di microcredito a un singolo beneficiario non può superare il 10 per cento del capitale sociale al netto delle perdite, come risultante dall’ultimo bilancio approvato.
L’operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare che, sommato al debito residuo, non superi i nuovi limiti fissati dal nuovo decreto.
Novità si registrano anche per quanto riguarda la durata dei finanziamenti.
Nello specifico, la durata massima del finanziamento concesso non può essere superiore a 10 anni. Il precedente limite temporale era fissato a sette anni.
Cambiano anche i soggetti esclusi dai finanziamenti “microcredito”.
A tal proposito il nuovo art. 1 del decreto 176/2014 dispone che sono esclusi dai finanziamenti:
- lavoratori autonomi o imprese individuali con dipendenti superiori alle 5 unità;
- società di persone, srl (e non più srl semplificate ) o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità.
Le disposizioni del decreto in parola si applicano ai finanziamenti stipulati successivamente al 12 gennaio 2024, data di entrata in vigore dello stesso decreto.
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